Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE

Come modificato dall’assemblea straordinaria dei soci del 21 gennaio 2004

ART.1 – DENOMINAZIONE E SEDE
E’ costituita l’Associazione denominata “CENTRO SOCIO CULTURALE DON ITALO MANCINI“,  L’Associazione ha sede in Urbino loc. Schieti   Salita del Castello n.6
La sede legale dell’associazione potrà essere trasferita per decisione dell’assemblea dei soci.
Il trasferimento della sede all’interno dello stesso Comune non comporta modifica dell’atto costitutivo.

ART.2 – SCOPO SOCIALE
L’ Associazione , apartitica e apolitica,  non si propone alcuna finalità di lucro;   le sue finalità sono culturali,  sociali,  ricreative e sportive.
Il Centro promuove ed attua iniziative dirette a sviluppare le capacità morali, intellettuali,  sportive, culturali, turistiche  dei propri associati,  e  favorendo all’uopo lo svolgersi di incontri  per reciproci scambi di pensiero, conoscenze, si propone inoltre di rafforzare i vincoli di solidarietà umana attraverso iniziative culturali ed artistiche; promuovere la ricerca storica per la valorizzazione delle risorse nell’ambito del territorio.
L’Associazione si ispira per il suo funzionamento ai principi di trasparenza, democraticità e mantiene la propria indipendenza e autonomia rispetto ad ogni altra organizzazione culturale.
L’Associazione per poter raggiungere lo scopo sociale potrà svolgere delle attività collaterali e strumentali, organizzare manifestazioni inerenti la  documentazione, la conoscenza, la critica, la ricerca nel campo della cultura e delle arti, anche in collaborazione o aderendo ad altre iniziative svolte da Enti , Organismi e Associazioni aventi scopi simili .

ART.3- DURATA
L’associazione ha durata illimitata.

ART.4- SOCI
Requisiti dei soci
All’Associazione possono aderire tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali ne condividono lo spirito e gli ideali; devono essere di specchiata rettitudine morale e sociale e, in ogni circostanza, devono mantenere un contegno serio e dignitoso.
L’ammissione a socio avviene su domanda scritta  del richiedente. L’aspirante socio, firmando la domanda di ammissione, dichiara di conoscere ed accettare il presente Statuto.
Il  Consiglio Direttivo si riserva di ratificare l’ammissione o l’eventuale esclusione al primo Consiglio utile . 
I soci all’atto dell’ammissione sono tenuti a versare la quota di Associazione stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo .
La qualifica di socio è intrasferibile sia per atto  fra vivi che “mortis causa”  e non è soggetta a rivalutazione.
La qualità di socio comporta la possibilità di frequentare i locali dell’associazione e di partecipare alle manifestazioni dalla stessa organizzate.
L’adesione all’associazione scade al 31 dicembre di ogni anno e si ritiene rinnovata automaticamente se non viene data dal socio disdetta scritta almeno un mese prima della scadenza. Il pagamento delle quota sociale deve essere versato entro e non oltre il mese di aprile di ciascun anno.
Perdita della qualifica di  socio   
La qualifica di associato  si perde:
– per  decesso;
– per dimissioni volontarie da comunicarsi in forma scritta almeno un mese prima dello scadere dell’anno al Consiglio Direttivo che potrà soltanto prenderne atto;
– per morosità  a causa di un  ritardo superiore a tre mesi nel pagamento della quota associativa;
– per espulsione. La cessazione per espulsione della qualifica di socio deve essere decisa a maggioranza assoluta da parte del Consiglio Direttivo tramite delibera motivata e scritta; ciò può accadere se il comportamento del socio viola i contenuti dello statuto, o il socio stesso assume condotta non adeguata o lede l’immagine dell’associazione. Verso il provvedimento di espulsione è ammesso il ricorso all’Assemblea dei soci che decide nella sua prima successiva riunione.
La perdita di qualifica di socio, da qualsiasi motivo determinata, non conferisce al socio uscente alcun diritto di rimborso del valore della quota stessa o dei contributi versati.
Il mancato adempimento dei contenuti dello statuto è motivo di espulsione per il socio dell’associazione.    
Doveri dei soci
L’appartenenza all’associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli associati a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti . In particolare hanno i seguenti doveri :
– versare annualmente e regolarmente la quota associativa;
– contribuire al raggiungimento dello scopo sociale nei limiti delle proprie possibilità e divulgare ognuno secondo le proprie possibilità le finalità e gli scopi associativi;
– astenersi da ogni comportamento che si ponga in conflitto con lo scopo e l’obbiettivo dell’Associazione .
Diritti dei soci
I diritti riconosciuti ai soci sono i seguenti:
– la partecipazione all’Assemblea dei soci;
– l’accesso ai documenti e agli atti riguardanti l’associazione;
– tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti  e per la nomina del Consiglio direttivo dell’associazione. Ai soci maggiorenni è altresì riconosciuto il diritto all’elettorato attivo, cioè i diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’associazione.

 ART.5 – ORGANI
Sono organi dell’associazione :
– Assemblea dei soci
– il Presidente
– il Consiglio Direttivo
– il Tesoriere

ART.6 – ASSEMBLEA DEI SOCI
Partecipazione all’Assemblea
L’Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. In sede di assemblea ordinaria è ammesso il voto per delega nella misura di una delega per ogni socio; in sede di assemblea straordinaria non è ammesso il voto per delega.
Hanno diritto di partecipare all’Assemblea  sia ordinaria che straordinaria tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di Associazione.
Convocazione dell’Assemblea
L’assemblea dei soci si riunisce ordinariamente una volta all’anno, entro il mese di aprile, ed in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo o almeno un terzo dei soci ne ravvisi la necessità .
In quest’ultimo caso la richiesta da inoltrare per iscritto al Presidente dovrà indicare le motivazioni da iscrivere all’ordine del giorno.
I soci sono convocati in Assemblea sia ordinaria che straordinaria dal Consiglio Direttivo con avviso affisso nella sede sociale contenente l’ordine del giorno almeno 15 giorni  prima di quello fissato per l’adunanza, e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax, telegramma e/o consegna diretta.
L’avviso di convocazione dell’Assemblea deve contenere: l’ordine del giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza, e la data prevista per la seconda convocazione.
Compiti dell’Assemblea generale dei soci
L’assemblea generale dei soci delibera :
-in sede ordinaria:
1- sul Bilancio preventivo e  consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
2- sull’eventuale  rinnovo delle cariche sociali;
3 – deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’associazione
4- su tutto quant’ altro è attribuito a lei per legge o per statuto;
-in sede straordinaria:
1-sullo scioglimento e sulle modalità di liquidazione dell’associazione
2-sulle modifiche dello statuto e dell’atto costitutivo
3-deliberazione in ordine alla decadenza del Consiglio direttivo e degli altri organi      associativi;
4- sulle delibere di trasferimento della sede
5- sulle delibere di trasformazione, fusione
6- su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo
Costituzione e deliberazioni dell’Assemblea    
L’assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l’assemblea è legalmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.
L’assemblea straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei soci.
Tutte le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti per voto o per delega.
Tutte le Assemblee sono presiedute dal presidente dell’Associazione, ovvero, in caso di sua assenza dal vicepresidente o in assenza di entrambi dal socio con maggior anzianità di iscrizione presente in assemblea. L’assemblea, su proposta del Presidente, nominerà altresì  un segretario e due scrutatori scelti tra i soci presente. Di ogni assemblea si dovrà redigere il verbale firmato dal Presidente e dal segretario all’uopo in apposito libro.
Delle delibere assembleari deve essere data idonea pubblicità mediante affissione presso la  sede sociale.

ART. 7 – IL PRESIDENTE
Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile. E’ il legale rappresentante dell’associazione a tutti gli effetti. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo,  sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali o procedure agli incassi. Il Vice presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento  o per sua delega e lo coadiuva nello svolgimento delle sue funzioni.

ART. 8 – CONSIGIO DIRETTIVO
Composizione  
Il Consiglio Direttivo è  composto da 11 membri, compreso il Presidente, eletti dall’assemblea dei soci fra i propri componenti  i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno 6 membri  compreso il Presidente.
Qualora , per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei consiglieri, l’intero consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.
Verificatosi il caso di cui sopra, dovrà essere convocata immediatamente e senza indugio l’assemblea ordinaria per la nomina dei nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione, e limitatamente agli affari di ordinaria amministrazione e/o urgenti, le funzioni saranno svolte del consiglio decaduto.
Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’assemblea straordinaria con la maggioranza di 2/3 dei soci.
Adunanze del consiglio Direttivo
Le adunanze del Consiglio direttivo  sono indette dal Presidente  quando esso lo ritenga necessario o nel caso in cui ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi componenti.
Le convocazione avvengono con avviso affisso nella sede sociale contenente l’ordine del giorno almeno 5 giorni  prima di quello fissato per il consiglio, e comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax, telegramma e/o consegna diretta.
L’avviso di convocazione del consiglio deve contenere: l’ordine del giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza.
I consiglieri che si rendono assenti senza giustificato motivo per tre riunioni consecutive si intendono decaduti dalla carica e verranno sostituiti  dal primo dei non eletti.
Deliberazioni del Consiglio direttivo
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide quando alle riunioni sono presenti la maggioranza dei consiglieri in carica e sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presente.
In ogni seduta, il Presidente può nominare un segretario.
Di ogni seduta del Consiglio direttivo verrà redatto apposito verbale, utilizzando, all’uopo apposito libro. Copia del verbale, firmata dal Presidente e dal segretario,  deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.
Attribuzioni 
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione al quale spettano i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della stessa ed  ha i seguenti compiti:
– elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente
– stabilisce il programma delle attività sociali designando, se del caso, collaboratori tecnici.
– predispone il bilancio preventivo e consuntivo e li presenta all’assemblea dei soci
– predispone ed attua tutti i provvedimenti necessari al funzionamento dell’Associazione
– stabilisce le  quote annuali associative
– predispone un regolamento interno per il corretto funzionamento dell’associazione
– ratifica delle domande di ammissione all’associazione
– l’adozione di provvedimenti disciplinari
– la tenuta dei libri sociali.

ART. 9 – IL TESORIERE
Il tesoriere viene nominato dal consiglio direttivo e può essere anche un non socio. Dura in carica tre anni ed  è rieleggibile.
Il tesoriere, compila, in collaborazione con il segretario il bilancio preventivo e consuntivo, provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese che sono effettuate a firma abbinata  con quella del Presidente.
Il tesoriere collabora anche per la regolare tenuta dei registri contabili e sociale obbligatori.

ART. 10 – PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE
l patrimonio dell’associazione è costituito da :
– beni immobili e mobili acquistati o provenienti da donazioni o lasciti
Le entrate sono costituite da :
– quote all’atto dell’iscrizione, decise dal Consiglio di anno in anno
– eventuali contributi straordinari stabiliti dall’assemblea, che ne determina l’ammontare
– eventuali utili di manifestazioni sociali
– proventi di gestioni accessorie
– contributi di amministrazioni, enti o privati
– redditi patrimoniali
– ogni altro tipo di entrata
Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall’assemblea , che delibera sulla utilizzazione delle stesse, in armonia con le finalità statutarie dell’associazione.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve,o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione  non siano imposte dalla legge.

ART. 11 – ESERCIZIO FINANZIARIO
 L’anno finanziario inizia il 1°gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
La responsabilità della gestione dell’associazione è assunta solitamente dal Consiglio Direttivo

ART. 12 – SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria.
Il patrimonio  residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190 della legge 23.12.96, n.662.

ART. 13 – COMPENSI
Tutte le cariche elettive sono gratuite.
Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

ART. 14 – NORME FINALI
Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme  del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti sulle associazioni.
Letto, approvato e sottoscritto.

Schieti,  21 Gennaio 2004

Il Presidente                                                           IL Segretario

Statuto della fondazione del Centro Socio culturale “Don Italo Mancini” del 1997

REPUBBLICA ITALIANA

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

Ventidue luglio millenovecentonovantasette. (22.07.97)

In Sassocorvaro, alla Via Circonvallazione n. 40. Avanti a me ENRICO CAFIERO, Notaio iscritto ala collegio notarile di Pesaro e Urbino, per la sede di Sassocorvaro, con studio ivi in frazione Mercatale, alla Via Circonvallazione n. 40, senza l’assistenza dei miei testimoni per concorde rinunzia dei costituiti e col mio assenso.

SI COSTITUISCONO

CALDARI don PIETRO

ROSSI GIANLUCA

BARTOLUCCI RANIERO

SIROTTI BRUNO

SIROTTI MASSIMILIANO

EDERA CRISTINA

SILVESTRI EMANUELE

IACOMUCCI CRISTIAN

ROSSI VERONICA

CECCAROLI GUENDALINA

FEDERICI EMANUELE

ANNIBALI GIORGIA

EDERA LUCIA

della cui identità personale, io notaio sono certo, i quali dichiarano di costituire un’associazione denominata “CENTRO SOCIO CULTURALE DON ITALO MANCINI”. L’associazione ha sede in Urbino loc. Schieti Salita del Castello n. 6. Il Centro è apartitico e apolitico e le sue finalità sono culturali, sociali, ricreative e sportive. Il Centro promuove ed attua iniziative dirette a sviluppare le capacità morali, intellettuali, produttive, sportive, culturali turistiche dei propri associati, favorendo all’uopo lo svolgere di incontri reciproci scambi di pensiero, conoscenze od altro. L’associazione è retta dal seguente statuto nonché dal Regolamento interno che sarà approvato, su proposta del Consiglio Direttivo, dall’Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 1

I soci sono tenuti al rinnovo annuale della propria tessera di associazione previo pagamento della relativa quota fissata dal Consiglio Direttivo. Sulle richieste di ammissione o di riammissione, decide in Consiglio Direttivo. Nei casi di mancato accoglimento della domanda è ammesso il ricorso all’assemblea che decide nella sua prima successiva tornata.

ARTICOLO 2

La qualità di socio si perde su deliberazione del Consiglio Direttivo nei seguenti casi: a) quando il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie, non osservi i regolamenti interni e le deliberazioni; b) quando si rende moroso nei riguardi del centro; la quota annuale deve essere corrisposta entro e non oltre il mese di febbraio di ciascun anno; c) quando in qualunque modo, rechi danno morale e materiale al circolo; d) in ogni altro caso in cui il Consiglio Direttivo ne ravvisi gli estremi. Verso il provvedimento di espulsione è ammesso il ricorso all’assemblea dei soci che decide nella sua prima riunione.

ARTICOLO 3

Organi sociali: a)Assemblea dei soci; b) Consiglio Direttivo; c)Collegio dei sindaci revisori.

ARTICOLO 4

Assemblea. L’assemblea dei soci si riunisce ordinariamente una volta all’anno, entro il mese di marzo, ed in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo o almeno un terzo dei soci ne ravvisi la necessità. In quest’ultimo caso la richiesta da inoltrare per iscritto al Presidente, dovrà indicare le motivazioni da iscrivere all’ordine del giorno.

ARTICOLO 5

L’assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo mediante invito del Presidente e con avviso affisso alla sede centrale.

ARTICOLO 6

Validità dell’assemblea. In prima convocazione l’Assemblea è valida qualora siano presenti la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l’assemblea è legalmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. Tutte le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le notificazioni ai soci avviene mediante affissione a cura del Presidente del Centro presso la sede sociale per non meno di due mesi.

ARTICOLO 7

Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è composta da undici membri eletti dall’assemblea dei soci, i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consigliere decade dal proprio mandato dopo tre assenze consecutive non giustificate, a questo subentra il primo dei non eletti.

ARTICOLO 8

Consiglio Direttivi – Attribuzioni. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e l’Economo-cassiere. Stabilisce il programma delle attività sociali designando, se del caso, collaboratori tecnici. Predispone il bilancio preventivo e consuntivo. Predispone ed attua tutti i provvedimenti necessari al funzionamento del Centro.

ARTICOLO 9

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Circolo. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento o per sua delega e lo coadiuva nello svolgimento delle sue funzioni.

ARTICOLO 10

L’economo-cassiere compila, in collaborazione con il segretario il bilancio preventivo e consuntivo, provvede alla riscossione delle entrate ed ala pagamento delle spese che sono effettuate e firma abbinata con quella del,Presidente. L’economo cassiere collabora anche per la regolare tenuta dei libri contabili dei quali è responsabile.

ARTICOLO 11

Il Collegio sindacale è costituito da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea dei soci; esso elegge nel proprio seno il Presidente. Il Collegio sindacale esercita il controllo amministrativo su tutti gli atti di gestione compiuti dal circolo; accerta che la compatibilità sia tenuta secondo norma. esamina i bilanci, proponendo eventuali modifiche; accerta la consistenza di cassa ecc., dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

ARTICOLO 12

Patrimonio. Il patrimonio del centro è costituito da: – beni mobili ed immobili acquistati; – beni mobili o immobili provenienti da lasciti o donazioni. Il patrimonio del Centro non può essere destinato ad altro uso se non quello per il quale è stato costituito.

ARTICOLO 13

Entrate. Le entrate sono costituite da: a) quota dell’atto di iscrizione, decise dal Consiglio di anno in anno; b) eventuali utili di manifestazioni sociali; c) proventi di manifestazioni sociali; c)proventi di gestioni accessorie; d)contributi di amministrazioni o privati; e)redditi patrimoniali; f)ogni eventuale altra entrata.

ARTICOLO 14

Amministrazione ed esercizio finanziario. Le responsabilità della gestione del Centro è assunta solitamente dal Consiglio Direttivo. L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme del Codice civile sulle Associazioni. Le spese del presente atto conseguenti sono a carico dell’Associazione. Di questo atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione, su un foglio per quattro facciate occupate, ho dato lettura ai costituiti che lo approvano.

Firmato

Sassocorvaro, 23 settembre 1997